Percorso istituzionale di attuazione della Strategia per l’ambiente marino
Decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190
Il decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, è il provvedimento che dà attuazione alla direttiva 2008/56/CE e fornisce gli strumenti diretti all’elaborazione di strategie per l’ambiente marino e all’adozione delle misure necessarie a conseguire e a mantenere un buono stato ambientale entro il 2020.
Il principio alla base del citato decreto è l’interesse generale a garantire un uso sostenibile delle risorse nell’ambiente marino.
Obiettivo di tale norma è quello di favorire la coerenza tra le diverse politiche settoriali, gli accordi, le misure legislative, gli strumenti di conoscenza e monitoraggio, gli strumenti di pianificazione e programmazione che hanno un impatto sull’ambiente marino e di garantire l’integrazione delle implicazioni ambientali nelle stesse politiche settoriali.
Ambito di applicazione
L’ambito di applicazione è costituito dalle acque marine della regione ‘Mar Mediterraneo’, con riferimento alle tre sottoregioni ‘Mar Mediterraneo occidentale’, ‘Mare Adriatico’ e ‘Mar Ionio e mar Mediterraneo centrale’ ovvero le acque, i fondali e sottosuolo situati oltre la linea di base che serve a misurare l’estensione delle acque territoriali, fino ai confini della zona su cui lo Stato ha o esercita diritti giurisdizionali, in conformità al diritto internazionale del mare, quali il mare territoriale, la zona economica esclusiva, zone di pesca protette, la piattaforma continentale e, laddove istituite, le zone di protezione ecologica e anche le acque costiere già definite nella parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, i loro fondali e sottosuolo, per gli aspetti specifici dello stato ambientale dell’ambiente marino non trattati nel decreto legislativo n. 152/2006 o in altra normativa nazionale di settore.
Autorità Competente
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica esercita la funzione di Autorità competente per le attività previste dal Decreto n. 190/2010 e si avvale di un apposito Comitato tecnico, che si riunisce presso il Ministero ed è istituito con apposito decreto.
Il Comitato è l’organismo che concorre alla definizione degli atti inerenti alla strategia marina, la sua composizione garantisce la rappresentanza ad Amministrazioni centrali, Regioni e Provincie autonome, nonché agli altri enti locali attraverso l’individuazione di un rappresentante dell’Unione delle Province Italiane e l’Associazione Nazionale dei Comuni.
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha anche il compito di individuare le procedure finalizzate ad assicurare la cooperazione con gli Stati membri che hanno in comune con l’Italia una regione o sottoregione marina al fine di consentire che gli adempimenti previsti nel decreto siano posti in essere in modo coerente e coordinato presso l’intera regione o sottoregione e allo stesso tempo di assicurare che l’attuazione della Strategia Marina avvenga in maniera integrata con le altre direttive comunitarie vigenti.
Descrittori, GES e Traguardi Ambientali per la Strategia Marina
Gli 11 descrittori sulla base dei quali vengono effettuate le valutazioni previste dalla Direttiva 2008/56/CE sono indicati nella DECISIONE (UE) 2017/848 DELLA COMMISSIONE EUROPEA del 17 maggio 2017, che definisce i criteri e le norme metodologiche relativi al buono stato ecologico delle acque marine nonché le specifiche e i metodi standardizzati di monitoraggio e valutazione, e che abroga la decisione 2010/477/UE.
Nel seguito sono elencate le definizioni degli 11 descrittori.
- Descrittore 1: La biodiversità è mantenuta. La qualità e la presenza di habitat nonché la distribuzione e l’abbondanza delle specie sono in linea con le prevalenti condizioni fisiografiche, geografiche e climatiche.
- Descrittore 2: Le specie non indigene introdotte dalle attività umane restano a livelli che non alterano negativamente gli ecosistemi.
- Descrittore 3: Le popolazioni di tutti i pesci, molluschi e crostacei sfruttati a fini commerciali restano entro limiti biologicamente sicuri, presentando una ripartizione della popolazione per età e dimensioni indicativa della buona salute dello stock.
- Descrittore 4: Tutti gli elementi della rete trofica marina, nella misura in cui siano noti, sono presenti con normale abbondanza e diversità e con livelli in grado di assicurare l’abbondanza a lungo termine delle specie e la conservazione della loro piena capacità riproduttiva.
- Descrittore 5: È ridotta al minimo l’eutrofizzazione di origine umana, in particolare i suoi effetti negativi, come perdite di biodiversità, degrado dell’ecosistema, fioriture algali nocive e carenza di ossigeno nelle acque di fondo.
- Descrittore 6: L’integrità del fondo marino è ad un livello tale da garantire che la struttura e le funzioni degli ecosistemi siano salvaguardate e gli ecosistemi bentonici, in particolare, non abbiano subito effetti negativi.
- Descrittore 7: La modifica permanente delle condizioni idrografiche non influisce negativamente sugli ecosistemi marini.
- Descrittore 8: Le concentrazioni dei contaminanti presentano livelli che non danno origine a effetti inquinanti.
- Descrittore 9: I contaminanti presenti nei pesci e in altri prodotti della pesca in mare destinati al consumo umano non eccedono i livelli stabiliti dalla legislazione comunitaria o da altre norme pertinenti.
- Descrittore 10: Le proprietà e le quantità di rifiuti marini non provocano danni all’ambiente costiero e marino.
- Descrittore 11: L’introduzione di energia, comprese le fonti sonore sottomarine, è a livelli che non hanno effetti negativi sull’ambiente marino.
In attuazione degli articoli 9 e 10 del D.lgs. 190/2010, l’Italia ha aggiornato i requisiti del buono stato ambientale e la definizione dei traguardi ambientali della Strategia Marina con Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 15 febbraio 2019. Il Decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 69 del 22 marzo 2019, è consultabile ai seguenti link: GES, Target.
Definizioni
Buono stato ambientale (Good environmental status, GES) | Stato ambientale delle acque marine tale per cui le stesse preservano la diversita’ ecologica e la vitalita’ di mari ed oceani puliti, sani e produttivi nelle proprie condizioni intrinseche e tale per cui l’utilizzo dell’ambiente marino si svolge in modo sostenibile, salvaguardandone le potenzialita’ per gli usi e le attivita’ delle generazioni presenti e future. Il buono stato ambientale e’ definito in relazione a ciascuna regione o sottoregione marina, sulla base dei descrittori. |
Sottoregioni marine | Sottoregioni marine del Mare Mediterraneo per la Strategia marina:1) il Mare Mediterraneo occidentale; 2) il Mare Adriatico; 3) il Mar Ionio e il Mare Mediterraneo centrale. |
Traguardo ambientale | Determinazione qualitativa o quantitativa delle condizioni da conseguire per le diverse componenti delle acque marine, agendo sulle pressioni e al fine di ridurre gli impatti, in relazione a ciascuna regione o sottoregione marina |
Le diverse fasi di attuazione della Strategia Marina
Il Decreto n. 190/2010 individua le azioni e le fasi della strategia per l’ambiente marino sulla base del modello comunitario proposto dalla direttiva 2008/56/CE:
- la valutazione iniziale dello stato ambientale delle acque marine (art. 8; IA, Initial Assessment);
- la determinazione dei requisiti del buono stato ambientale (art. 9, GES, Good Environmental Status);
- la definizione dei traguardi ambientali (art. 10; ET, Environmental targets);
- l’elaborazione dei programmi di monitoraggio (art. 11; MP, Monitoring Programmes);
- l’elaborazione dei programmi di misure per il conseguimento e il mantenimento del buono stato ambientale (art. 12; PoM, Programmes of Measures).
La valutazione iniziale di cui all’articolo 8, la determinazione del buono stato ambientale di cui all’articolo 9, la definizione dei traguardi ambientali di cui all’articolo 10, l’elaborazione dei programmi di monitoraggio di cui all’articolo 11 e l’elaborazione dei programmi di misure di cui all’articolo 12 sono aggiornate, successivamente all’elaborazione iniziale, ogni sei anni per ciascuna regione o sottoregione marina.
La valutazione ambientale di cui all’art. 8 deve includere un’analisi degli elementi, delle caratteristiche essenziali e dello stato ambientale delle sottoregioni marine, un’analisi dei principali impatti e delle pressioni che influiscono sullo stato ambientale delle sottoregioni marine, nonché un’analisi degli aspetti socioeconomici dell’utilizzo dell’ambiente marino e dei costi del suo degrado.
La definizione dei traguardi ambientali, infine, stabilisce la necessità di prevedere una serie esaustiva di target con i corrispondenti indicatori, in modo da orientare gli sforzi verso il conseguimento di un buono stato ambientale dell’ambiente marino.
Per gli adempimenti relativi all’art. 11, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica con il supporto di ISPRA procede ad una ricognizione dei pertinenti programmi di monitoraggio ambientale già esistenti a livello regionale, nazionale, comunitario o internazionale, affinché nella definizione dei programmi di monitoraggio per la strategia marina sia garantita l’integrazione ed il coordinamento dei risultati dei programmi di monitoraggio già esistenti e garantisce la definizione e implementazione di programmi di monitoraggio con aggiornamenti ogni 6 anni.
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, inoltre, assicura l’elaborazione di specifici programmi di misure, che devono essere finalizzati a conseguire o mantenere un buono stato ambientale, ed essere conformi ai principi di precauzione, azione preventiva, limitazione del danno ambientale, “chi inquina paga” e sviluppo sostenibile.
I programmi di misure devono individuare misure efficaci rispetto ai costi e devono essere tecnicamente implementabili, alla luce di un’analisi di impatto che comprenda la valutazione del rapporto costi/benefici di ciascuna misura.
Il supporto dell’ISPRA nel percorso istituzionale di attuazione
In considerazione della complessità e dell’articolazione degli adempimenti da porre in atto per l’attuazione della Direttiva 56/2008/CE, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha ritenuto necessario rafforzare il rapporto con l’ISPRA, quale istituto tecnico-scientifico di riferimento. ISPRA, attraverso specifici atti convenzionali sottoscritti con il Ministero, garantisce sin dal 2011 il supporto tecnico-scientifico per le attività di implementazione della Direttiva sulla Strategia Marina.
Dal 2021 vengono sottoscritti Accordi operativi triennali ex art. 15 della legge 241/90 e ss.mm.ii. tra il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, ISPRA e le ARPA capofila di ciascuna sottoregione marina (ARPAE Emilia-Romagna per il Mar Adriatico, ARPA Calabria per il Mar Ionio e Mar Mediterraneo Centrale, ARPA Liguria per il Mar Mediterraneo Occidentale) per il supporto nell’implementazione del D. Lgs. 190/2010.